Chiarezza sulle soste dei mezzi al carico e allo scarico
Parliamo della disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci.
La normativa
In base all’articolo 6 bis del D. Lges. 286/05, “nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché' le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico”, fermo restando che nel caso di superamento del periodo di franchigia il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo, pari attualmente a 40 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Quanto tempo è la franchigia al carico e allo scarico
Se non comunicata in fase di offerta non puo' essere oltre le 2 ore; se comunicata in fase di offerta puo' essere della misura indicata dal vettore, lo standard suggerisce 2 ore per i carichi completi, un'ora per carichi parziali e mezz'ora per il groupage ( 1-4 plt).
Quanto viene addebitato all'ora in caso di sosta dal vettore al committente
La normativa stabilisce 40 €/ora in assenza di contratto tra le parti, in caso di contratto è lasciato al libero mercato stabilire l'importo della sosta in funzione del buon senso e tipologia di servizio, solitamente nell'intorno di quanto stabilito dalla normativa.
Da quando parte il tempo di franchigia
Vi è stabilito che la franchigia decorre dal momento di arrivo del vettore al “luogo” di carico o di scarico.
Il vettore non puo' chiedere l'indennizzo quando:
- il superamento della franchigia avvenga per cause a lui imputabili;
- qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
- quando non osservi le indicazioni del committente circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico;
- quando non osservi le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull’orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora tali punti non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell’ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all’identificazione all’ingresso del luogo di carico o scarico.